IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l'art.  3,  comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  che  prevede  per l'anno
finanziario   2008   la   destinazione -  in  base  alla  scelta  del
contribuente e nei limiti imposti dal comma 8 del citato art. 3, come
incrementati    dall'art.   45,   comma 1-ter),   del   decreto-legge
31 dicembre  2007,  n.  248,  convertito in legge, con modificazioni,
dalla  legge  29 febbraio  2008,  n.  31 - di una quota pari al 5 per
mille dell'imposta netta sul reddito delle persone fisiche, diminuita
del  credito  d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri
crediti d'imposta spettanti, a finalita' di:
    sostegno  delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale,
di  cui  all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
delle  associazioni  di  promozione sociale, iscritte nei registri di
cui  all'art.  7  della  legge  7 dicembre  2000,  n.  383,  e  delle
associazioni  riconosciute  che, senza scopo di lucro, operano in via
esclusiva  o  prevalente  nei  settori  di  cui all'art. 10, comma 1,
lettera  a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche'
delle fondazioni nazionali di carattere culturale;
    finanziamento    agli    enti   della   ricerca   scientifica   e
dell'universita';
    finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
    sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute
ai fini sportivi dal CONI a norma di legge;
  Rilevata   la   necessita'   di  definire,  per  il  corrente  anno
finanziario  ed in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della
citata  legge  n.  244  del  2007,  con  un  decreto  di  natura  non
regolamentare  del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del    Ministro    della    solidarieta'    sociale,   del   Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  e  del Ministro della salute, di
concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita'
di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalita'
del  riparto  delle somme stesse nonche' le modalita' e i termini del
recupero  delle somme non rendicontate ai sensi del comma 6 dell'art.
3, della legge sopra richiamata;
  Considerata  l'opportunita'  di  fissare  una  soglia  relativa  al
contributo percepito al di sotto della quale gli enti non sono tenuti
all'invio  del  rendiconto  e  della  relazione,  fermi  restando gli
obblighi  di  compilazione  e  di  conservazione per dieci anni della
documentazione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  documentazione  e  amministrativa", e
successive modificazioni e integrazioni;
  Sulla   proposta  del  Ministro  della  solidarieta'  sociale,  del
Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  e  del  Ministro della
salute,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito  il  Ministro  per  le  politiche  giovanili  e  le attivita'
sportive e il Garante per la protezione dei dati personali;
                              Decreta:

                               Art. 1.
Individuazione  dei  soggetti di cui all'art. 3, comma 5, lettera a),
della   legge   n.   244  del  2007,  e  successive  modificazioni  e
                            integrazioni

  1.  I  soggetti  indicati  nell'art.  3, comma 5, lettera a), della
legge   24 dicembre  2007,  n.  244,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  che intendono partecipare al riparto della quota del 5
per  mille  dell'imposta individuata dal medesimo comma, si iscrivono
in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate. L'iscrizione
si effettua soltanto in via telematica, utilizzando esclusivamente il
prodotto  informatico  reso  disponibile  nel sito web della predetta
Agenzia all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it
  2.  Il modulo della domanda e' conforme al fac-simile allegato 1 al
presente   decreto   e   prevede   una  autodichiarazione,  resa  dal
rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei
requisiti  che  qualificano  il soggetto fra quelli contemplati dalle
disposizioni di legge di cui al comma 1.
  3.  Per  l'iscrizione  nell'elenco  sono  prese  in  considerazione
unicamente  le  domande pervenute alla Agenzia delle entrate entro il
31 marzo  2008  dai  soggetti interessati, anche per il tramite degli
intermediari   abilitati  alla  trasmissione  telematica  secondo  le
vigenti disposizioni di legge.
  4.  I  soggetti  indicati nel precedente comma 1 che hanno prodotto
tempestivamente  la  domanda  di  iscrizione,  vengono inseriti in un
unico elenco curato dall'Agenzia delle entrate.
  5.  L'elenco  dei soggetti iscritti, contenente l'indicazione della
denominazione, della sede, della tipologiadi appartenenza, del codice
fiscale  di  ciascun  nominativo,  e'  pubblicato  dall'Agenzia delle
entrate  entro il 7 aprile 2008 sul sito di cui al comma 1. Eventuali
errori  di  iscrizione nell'elenco possono essere fatti valere, entro
il  14 aprile  2008, dal legale rappresentante dell'ente richiedente,
ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia
delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del
medesimo  ente.  Dopo  aver  proceduto  alla verifica degli eventuali
errori di iscrizione segnalati, l'Agenzia delle entrate provvede alla
pubblicazione,  sul  sito di cui al comma 1, entro il 18 aprile 2008,
di una versione aggiornata dell'elenco.
  6.  Entro  il  30 giugno  2008,  a  pena  di  decadenza,  i  legali
rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato di cui al
comma 4  spediscono,  con raccomandata a.r., alla Direzione regionale
dell'Agenzia  delle  entrate  nel cui ambito territoriale si trova la
sede  legale  dei  medesimi  soggetti,  una dichiarazione sostitutiva
dell'atto  di  notorieta',  ai  sensi  dell'art.  47  del decreto del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla
persistenza dei requisiti di cui al comma 2.
  7.  Alla  dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di
decadenza  dal  beneficio,  copia  fotostatica  non autenticata di un
documento   di   identita'   del   sottoscrittore.  Il  modulo  della
dichiarazione  sostitutiva  e'  conforme  al  facsimile allegato 2 al
presente decreto. La presentazione della dichiarazione sostitutiva e'
condizione  necessaria per l'ammissione al riparto della quota di cui
al comma 1.
  8.  Gli intermediari abilitati indicati nel comma 3 hanno l'obbligo
di  conservazione  di  cui  all'art.  3, comma 9-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
  9.  L'Agenzia  delle  entrate  procede entro il 31 dicembre 2008 ai
controlli, anche a campione, circa la veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive  di cui al precedente comma 6, ai sensi degli articoli 43
e  71  della  legge  28 dicembre  2000,  n.  445.  I soggetti che non
risultano  in  possesso  dei  requisiti  previsti dalla norma ai fini
dell'iscrizione  negli  elenchi  sono esclusi dal riparto delle somme
del  5  per  mille  e depennati dall'elenco con provvedimento formale
della  competente  Direzione  regionale  dell'Agenzia  delle entrate.
L'elenco  definitivo  dei soggetti ammessi al beneficio e' pubblicato
sul sito dell'Agenzia delle entrate entro 31 marzo 2009.
  10.  Entro  la  medesima  data  del  31 marzo  2009 l'Agenzia delle
entrate  pubblica anche l'elenco dei soggetti esclusi dal riparto del
5  per  mille  sia  per le cause di decadenza previste nei precedenti
commi 6 e 7, sia per il mancato possesso dei requisiti previsti dalla
norma.